Cos'è L'Autorità d'ambito
Autorità d'ambito (Aato): governa l'Ato
Ato: ambito territoriale ottimale, introdotto dalla Legge Galli con confini stabiliti dalle Regioni (per il Lazio è la 26/'96)
I comuni che ricadono in un Ato si “associano” sulla base di un consorzio tra comuni o di una convenzione di cooperazione. Nel Lazio tutti gli ATO si sono organizzati sulla base della Convenzione di Cooperazione.
Organi di governo dell'Aato:
Conferenza dei sindaci: tutti i sindaci dei comuni che ricadono nell'Ato
Presidenza: affidata al presidente della Provincia maggiormente rappresentata all'interno dell'Ato (non ha diritto di voto nell’Assemblea) che è anche il legale rappresentante dell’AATO
Segreteria tecnico-operativa: supporto tecnico all'assemblea dei sindaci, nominata dalla stessa Assemblea dei sindaci
Consulta dei sindaci, organo con compiti meramente istruttori per l’Assemblea, composto dal Presidente e da un numero limitato di sindaci
Esistono poi degli organi consultivi, ai sensi della Legge regionale 6: il garante regionale, la consulta regionale utenti (Associazioni dei consumatori riconosciute) e in ogni ATO l’OTUC (Organismo tutela ambiente e consumatori)
Affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) e calcolo della Tariffa
Dopo la legge Regionale (26/96), agli Aato è stato affidato il compito di redigere i piani d'ambito, sulla base dei quali determinare i termini dei contratti (la convenzione di gestione) tra Autorità d'ambito e Ente gestore. L'ente gestore, individuato secondo la normativa vigente in tema di servizi pubblici, deve essere in forma di Società per Azioni con tre tipologie: totale capitale pubblico, misto pubblico-privato, totale capitale privato. Nel Lazio le abbiamo tutte.
Nel piano d'ambito deve essere considerato tutto ciò che, direttamente o indirettamente, è riconducibile al servizio idrico (risorse, stato delle reti, rischio idrogeologico, necessità di personale...etc...), sulla base di questo deve essere fatta una previsione dei costi operativi del servizio (ordinaria gestione e manutenzione) e degli investimenti (quali fare, quando farli...etc...). Sulla base di queste previsioni di spesa è calcolata la tariffa che, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 01/08/96 , deve coprire l'intero costo del servizio (Full recovery cost), compresa una remunerazione del 7% del capitale investito. Per capitale investito si intende solo quello privato, non le opere fatte con investimenti pubblici.
Quindi la tariffa scaturisce da: Costi operativi + Ammortamento capitale investito (cioè il costo degli investimenti spalmato su più anni)+ 7% del capitale investito (secondo quanto previsto nel Piano d'Ambito).
Il costo al metro cubo (tariffa ponderale media), viene calcolata dividendo i costi complessivi annui per i metri cubi che passano dai contatori in un anno (metri cubi fatturati). In questo calcolo finiscono anche le perdite, che gonfiano i costi operativi, ma non vengono calcolate nei metri cubi fatturati, alzando quindi il costo al metro cubo.
Sulla base di tutti queste informazioni vengono determinate le condizioni del contratto tra Aato ed Ente Gestore (SpA), che, naturalmente, è di lunghissima durata (anche trentennale).
Revisione del Piano d'Ambito
Essendo tutto calcolato su una previsione, la legge prevede delle revisioni del Piano d'Ambito e della tariffa. La tariffa prevista spetta infatti al gestore solo nel caso in cui questo abbia adempiuto a tutti gli impegni previsti dal piano d'ambito e, di conseguenza, dal contratto (convenzione) di gestione. Ogni anno deve essere fatto un consuntivo (costi, investimenti...etc..), sulla base del quale ricalcolare la tariffa dell'anno successivo attraverso l’applicazione del coefficiente MALL
Coefficiente MALL: in questo calcolo entra la valutazione della qualità del servizio sulla base di valori dati ad una serie di indici (reclami, contenziosi, interruzioni, potabilità, acqua reflue...etc...), viene inoltre valutato se gli investimenti previsti sono effettivamente stati fatti, in caso contrario viene scalato fino ad un massimo del 10% dalla tariffa (se investimenti 0, viene scalato il 10%). Tutti questi punteggi restituiscono un coefficiente che va da 0 a 1. Sarà uguale a 1 se tutto è stato fatto secondo quanto previsto, e scenderà se ci sono state delle mancanze. Il coefficiente, moltiplicato per la tariffa dell'anno precedente, fornirà la tariffa da applicare nell'anno successivo.
Così dovrebbe funzionare la legge.
In realtà gli Aato non esercitano il potere che hanno per far rispettare i contratti agli Enti gestori: di solito accade che i costi operativi sono più alti di quelli preventivati (per cattiva gestione e mancanza di ammodernamenti), gli enti gestori ricorrono al credito bancario, le banche non aspettano tempi lunghi per recuperare il credito, quindi l'ente gestore deve alzare le tariffe, e l'autorità d'ambito non si oppone, scaricando di fatto il rischio d'impresa sui cittadini.
Su Ato2 (Roma e Provincia) la situazione è fantasiosa: non è mai stato fatto il Piano d'Ambito, quindi la tariffa viene stabilita a posteriori (quanto ho speso? Pagate!), quindi non esiste nessun modo di revisionare della tariffa e/o di verificare se l'Ente Gestore (Acea Ato2) ha rispettato i patti o no. Inoltre, in Ato2 come in altri, viene applicato in bolletta il consumo minimo impegnato, dichiarato illegale dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica). Se un utente, nella città di Roma (negli altri comuni il quantitativo è diverso in quanto non c’è ancora una tariffa unica) non consuma nulla, paga comunque 46 metri cubi.
Documenti da approfondire per “vertenza romana”:
Tutti a livello regionale:
· Convenzione di cooperazione tipo: indica le modalità con cui deve essere gestito il servizio negli Ato della regione e come funziona l’AATO.
· Convenzione di gestione tipo: Contratto tipo tra Aato e Enti gestori
· Disciplinare tecnico tipo: specifiche tecniche degli obblighi contrattuali
Un ringraziamento enorme a Severo Lutrario e a tutto il Comitato di Frosinone!